Come potrebbe cambiare il mondo dello svapo: cosa prevede la bozza della legge di bilancio 2027

Aggiornato al 3 novembre 2026. Informazioni a scopo divulgativo, non costituiscono consulenza legale o fiscale.
Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 contiene diverse misure che riguardano le sigarette elettroniche e i liquidi da inalazione: fiscalità, prezzi, filiera di distribuzione, componenti dei dispositivi e regole per i punti vendita. Qui le riassumiamo in ordine, distinguendo cosa prevede il testo da cosa resta ancora da definire.
A che punto è la manovra
La manovra è stata approvata dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 ed è stata inviata al Parlamento, che ha tempo fino al 31 dicembre per modificarla e approvarla. Non è ancora legge: le misure descritte sotto possono cambiare, o essere eliminate, durante l'esame parlamentare. Molti aspetti operativi dipenderanno inoltre da decreti e provvedimenti attuativi.
In sintesi
| Tema | Cosa prevede la bozza | Quando |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita al pubblico | Prezzi dei liquidi in tariffe ufficiali ADM, stabiliti in conformità alla richiesta del produttore (art. 34) | Procedura ADM: 90 giorni per l'inserimento in tariffa, 40 giorni lavorativi per il prezzo, dalla richiesta |
| Imposta di consumo sui liquidi | Aumento dei coefficienti anticipato di sei mesi (art. 33) | Dal 1° luglio 2027 |
| Filiera | Fornitura tramite depositi autorizzati in Italia; i rivenditori si approvvigionano solo presso tali depositi; deposito e vendita al pubblico non cumulabili | Adeguamento entro 1 anno |
| Componenti | Vietati gli elementi che aumentano il volume inalabile di serbatoi e cartucce oltre i limiti di legge (2 ml) | Scorte vendibili fino al 31 dicembre 2027 |
| Punti vendita | Decreto del Ministero dell'Economia su assortimento, neutralità, esclusive, incentivi, minori e sanzioni | Entro 180 giorni dall'entrata in vigore |
| Vendita a distanza | Eliminata la deroga per i liquidi senza nicotina: vietata la vendita online di tutti i liquidi | All'entrata in vigore della norma |
1. Prezzi di vendita al pubblico: tariffe ufficiali ADM
È la novità con più effetti sull'attività quotidiana dei negozi. L'articolo 34 porta il prezzo di vendita al pubblico dei liquidi da inalazione (quelli indicati dall'articolo 62-quater, comma 1-bis, del Testo unico delle accise) in un regime di tariffe ufficiali, lo stesso modello usato per i tabacchi lavorati.
Come funziona, secondo il testo
- Il fabbricante (o, se ha sede fuori dall'Unione europea, l'importatore che ne ha l'esclusiva di importazione o un rappresentante con apposito mandato) richiede il prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
- ADM, con un provvedimento della Direzione centrale pubblicato sul proprio sito, inserisce il prodotto nelle tariffe di vendita: il procedimento dura 90 giorni dalla richiesta.
- Il prezzo di vendita al pubblico e le sue variazioni sono stabiliti in conformità a quello richiesto dal fabbricante: il provvedimento arriva entro 40 giorni lavorativi dalla richiesta.
- Le tariffe di vendita al pubblico sono stabilite e pubblicate da ADM.
Chi decide il prezzo. Il prezzo lo indica il fabbricante, non il rivenditore; l'amministrazione lo formalizza con una procedura pubblica.
Cosa resta libero. Il testo precisa che le componenti del prezzo di vendita al pubblico diverse dall'imposta di consumo e dall'IVA sono «liberamente determinate tra le parti».
Cosa non è ancora chiaro. Il testo della bozza non dice in modo esplicito se e con quali sanzioni i rivenditori debbano applicare esattamente il prezzo in tariffa (per i tabacchi lavorati il prezzo di vendita al pubblico è quello indicato nella tariffa ADM). Non c'è inoltre una stima ufficiale dell'effetto su prezzi e margini dei liquidi. Le modalità di attuazione saranno stabilite con provvedimenti del Direttore di ADM.
2. Imposta di consumo sui liquidi: aumenti anticipati al 1° luglio 2027
L'articolo 33 anticipa al 1° luglio 2027 l'aumento dell'imposta di consumo sui liquidi da inalazione, previsto in origine dal 2028. L'imposta si calcola applicando un coefficiente all'accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette.
| Periodo | Liquidi con nicotina | Liquidi senza nicotina |
|---|---|---|
| 2026 | 18% | 13% |
| 1° gennaio – 30 giugno 2027 | 20% | 15% |
| Dal 1° luglio 2027 (nella bozza) | 22% | 17% |
| Dal 2028 (calendario attuale, senza la bozza) | 22% | 17% |
Secondo la sintesi della relazione tecnica riportata dalla stampa, la misura porterebbe un maggior gettito di circa 9,45 milioni di euro nel 2027. Per i liquidi non c'è una stima ufficiale in centesimi sull'impatto sui prezzi: il prezzo finale dei flaconi dipenderà dalle tariffe richieste dai produttori.
Per i dettagli sull'aumento già in vigore dal 2026 leggi anche Aumento accise sigarette elettroniche 2026.
3. Filiera: depositi autorizzati e approvvigionamento
- Chi fabbrica o detiene i prodotti in un altro Stato dell'Unione europea o in un Paese terzo e li fornisce in Italia deve avvalersi di un soggetto autorizzato, titolare di un deposito situato in Italia.
- I titolari dell'autorizzazione alla vendita possono approvvigionarsi esclusivamente presso i depositi autorizzati da ADM.
- L'autorizzazione al deposito non è cumulabile, in capo allo stesso soggetto, con la titolarità di una rivendita o con l'autorizzazione alla vendita al pubblico.
- I depositi devono avere i requisiti previsti per i depositi di tabacchi lavorati; registri e documenti contabili seguono, per quanto applicabili, le regole dei tabacchi, anche con sistemi informatizzati per i dati rilevanti ai fini fiscali.
- In caso di determinate violazioni, ADM può disporre in via cautelativa e d'urgenza la sospensione delle autorizzazioni.
4. Componenti: serbatoi e cartucce oltre i 2 ml
Il disegno di legge vieta l'immissione sul mercato di componenti o elementi che, venduti separatamente o combinati tra loro, per caratteristiche costruttive, modalità di assemblaggio o destinazione d'uso, siano idonei ad aumentare il volume inalabile dei serbatoi e delle cartucce monouso oltre i limiti previsti dal decreto legislativo 6/2016 (2 millilitri).
Per le scorte già esistenti c'è una fase transitoria: possono essere trasferite dai depositi di distribuzione ai punti vendita entro il 1° giugno 2027 e vendute fino a esaurimento, ma non oltre il 31 dicembre 2027.
5. Regole per i punti vendita (decreto del Ministero dell'Economia)
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore, un decreto del Ministero dell'Economia dovrà stabilire come si vendono questi prodotti presso le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati. I criteri indicati nel testo sono:
- Assortimento adeguato alla domanda del singolo punto vendita.
- Neutralità dell'esposizione e dell'offerta, tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti e della loro diffusione sul mercato; in ogni caso vietate modalità di esposizione o di offerta riconducibili in via esclusiva o prevalente a un singolo marchio o produttore.
- Niente vendite abbinate: vietato associare o condizionare la vendita di un prodotto alla vendita o alla cessione gratuita di altri prodotti.
- Informazione al pubblico limitata alle caratteristiche dei prodotti e rivolta solo a consumatori adulti.
- Niente accordi di esclusiva tra rivenditori e produttori o distributori.
- Niente incentivi (premi, servizi supplementari o altro, da qualsiasi soggetto) legati al raggiungimento di quote di mercato o obiettivi di volume.
- Minori: garantire il divieto di vendita ai minori, anche con tecnologie elettroniche di verifica della maggiore età, senza oneri per fabbricanti, distributori e rivenditori.
- Coerenza con i tabacchi: modalità di esposizione e vendita coerenti, in tutti gli esercizi autorizzati, con quelle previste per i rivenditori di generi di monopolio.
Negozi monomarca e corner aziendali. Il testo non contiene un divieto esplicito di gestire negozi specializzati in un solo marchio e non nomina i corner aziendali. L'applicazione concreta del principio di neutralità dipenderà dal decreto ministeriale.
Sanzioni. Il decreto definirà anche le modalità di contestazione e le procedure disciplinari. Il testo prevede:
- una pena pecuniaria disciplinare da 5 a 258 euro per le inosservanze che non comportano sospensione o revoca dell'autorizzazione;
- sospensione o revoca dell'autorizzazione per le violazioni abituali (una nuova violazione dello stesso tipo entro sei mesi, dopo tre commesse in un biennio) o persistenti (quattro violazioni sanzionate, anche di tipo diverso, in un biennio).
6. Vendita online: vietati tutti i liquidi da inalazione
L'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 6/2016 vieta la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei liquidi da inalazione senza combustione, con o senza nicotina, ai consumatori che acquistano in Italia. Un secondo periodo dello stesso comma consentiva però la vendita a distanza dei liquidi senza nicotina ai soli operatori autorizzati a gestire un deposito.
La bozza della manovra prevede che «il secondo periodo è soppresso». Il divieto di vendita a distanza riguarderebbe quindi tutti i liquidi da inalazione, anche per i depositari autorizzati. La vendita in negozio non è toccata da questa modifica.
7. Periodo di adeguamento per gli operatori già autorizzati
- Le autorizzazioni esistenti restano valide.
- I titolari dei depositi devono adeguarsi alle nuove regole entro un anno dall'entrata in vigore. Lo stesso termine vale per chi oggi è titolare sia dell'autorizzazione al deposito sia di quella alla vendita, che dovrà adeguare la propria organizzazione.
- Scaduto il termine, le autorizzazioni non conformi vengono sospese fino all'adeguamento.
Cosa resta da definire
- Il testo finale approvato dal Parlamento (entro il 31 dicembre 2026).
- Il decreto del Ministero dell'Economia sui punti vendita (entro 180 giorni dall'entrata in vigore): contenuto concreto della neutralità, ruolo di negozi monomarca e corner, modalità di contestazione e procedure disciplinari.
- I provvedimenti ADM su tariffe, prezzi e modalità di attuazione.
- L'effetto dell'aumento fiscale sui prezzi finali dei liquidi, non quantificato nelle stime ufficiali.
Domande frequenti
La manovra è già legge?
No. È un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026. Il Parlamento può modificarlo fino al 31 dicembre 2026.
Da quando aumenta l'imposta sui liquidi?
Il calendario già in vigore prevede 20% (con nicotina) e 15% (senza nicotina) per il 2027. La bozza porta i coefficienti a 22% e 17% dal 1° luglio 2027, invece che dal 2028.
Chi stabilirà il prezzo dei liquidi?
Secondo il testo il prezzo di vendita al pubblico è stabilito in conformità a quello richiesto dal fabbricante e inserito nelle tariffe ufficiali con provvedimento ADM: non lo decide il singolo negozio. Le componenti del prezzo diverse da imposta di consumo e IVA restano liberamente determinate tra le parti.
I negozi potranno ancora fare sconti o prezzi propri?
Il testo della bozza non lo dice in modo esplicito. Dipenderà dal testo definitivo e dai provvedimenti ADM; per i tabacchi lavorati il prezzo di vendita al pubblico è quello in tariffa.
Si potranno ancora comprare liquidi online?
Secondo la bozza no: viene eliminata anche la deroga per i liquidi senza nicotina venduti dai depositari autorizzati. Il divieto di vendita a distanza varrebbe per tutti i liquidi da inalazione.
Cosa succede ai componenti che portano serbatoi e cartucce oltre i 2 ml?
La bozza ne vieta l'immissione sul mercato. Le scorte esistenti possono arrivare ai punti vendita entro il 1° giugno 2027 e restare in vendita fino a esaurimento, non oltre il 31 dicembre 2027.
I negozi monomarca dovranno chiudere?
Il testo non contiene un divieto esplicito. Il decreto del Ministero dell'Economia dovrà chiarire come si applicheranno i criteri di neutralità e il divieto di esposizione riconducibile in via esclusiva o prevalente a un solo marchio.
Dove posso seguire gli aggiornamenti?
Su questa pagina: la aggiorneremo quando la manovra sarà approvata o modificata.
Per approfondire
- Domande frequenti sullo svapo
- Guide allo svapo
- Dizionario dello svapo
- Liquidi e aromi: come scegliere
Fonti
- Disegno di legge di bilancio 2027-2029, testo del 30 ottobre 2026, artt. 33 e 34.
- Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, art. 21, comma 11; decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), art. 62-quater.
- Il Sole 24 Ore, sintesi della relazione tecnica sulle misure per i tabacchi (ottobre 2026).
- Stefano Caliciuri, Sigmagazine, articoli del 31 ottobre e del 2 e 3 novembre 2026 su fiscalità, prezzi, filiera, vendita online e pluralità dell'offerta.
Vendita riservata ai maggiorenni. I prodotti da svapo possono contenere nicotina, sostanza che crea dipendenza.


